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Autore Discussione: Termini di notifica degli atti  (Letto 2085 volte)
Discordiano
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Discolo


« Risposta #15 inserita:: Dicembre 14, 2009, 09:43:39 am »

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, ha inasprito le sanzioni per determinate violazioni del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S.) ed ha modificato l'art. 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.?In particolare, la nuova legge ha disposto che l'esecuzione del sequestro preventivo avvenga attraverso la trascrizione del provvedimento nel pubblico registro.?La trascrizione prevista dal citato art. 104 è relativa al sequestro preventivo penale di cui all'art. 321 c.p.p., e non al sequestro amministrativo disciplinato dall'art. 213 C.d.S.?Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., di conseguenza, non rientra nell'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 214-bis C.d.S. e quindi, per la trascrizione, non è dovuta l'imposta di bollo mentre sono dovuti gli emolumenti, salvo eventuali diverse disposizioni che si attendono dalle competenti amministrazioni centrali in ordine al carattere vincolante dei corrispettivi.?Si sottolinea, viste le finalità giuridiche del provvedimento, la necessità di assicurare la massima tempestività nella trascrizione del sequestro preventivo precisando che, nei casi in cui non siano corrisposti gli emolumenti, il PRA procederà, a trascrizione avvenuta, ad inoltrare specifica richiesta di pagamento all'Autorità Giudiziaria che ha richiesto la formalità.?Si ricorda, altresì, che oggetto della trascrizione può essere sia il provvedimento del Magistrato (es. decreto del Pubblico Ministero, decreto di convalida del Giudice), sia il verbale dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria (comma 3-bis art. 321 c.p.p.).?Le disposizioni sopra richiamate si applicano anche ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per la revoca del sequestro preventivo precedentemente registrate al PRA.?Se, poi, oggetto della trascrizione è il verbale dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, poiché il sequestro deve essere successivamente convalidato dal Giudice, sarà onere dell'Autorità Giudiziaria, in caso di mancata convalida, richiedere tempestivamente al PRA la cancellazione del vincolo.?

Fonte Polnews
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« Risposta #16 inserita:: Dicembre 23, 2009, 07:57:32 pm »

Stop alla rateizzazione delle multe fatta secondo equità dal giudice di pace. Soltanto i cittadini indigenti possono ottenerla dal comune e ciascuna rata non può essere inferiore ai 15 euro né superare i 30. ?Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26932 del 21 dicembre 2009, ha accolto il ricorso del comune di Firenze.

Ovviamente è possibile chiedere la rateizzazione all'amministrazione che ha emesso il verbale o altri atti.
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« Risposta #17 inserita:: Dicembre 23, 2009, 07:59:37 pm »

D’ora in poi domicilio più tutelato. Infatti gli inquirenti non possono procedere alla perquisizione domiciliare sulla base di un mero sospetto di reato, in particolare di detenzione di armi. Non solo. Il cittadino che si oppone con la forza non è perseguibile per resistenza a pubblico ufficiale.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 48552 di oggi e destinata al servizio novità, ha annullato la condanna nei confronti di un cittadino che aveva reagito male alle insistenze di un pubblico ufficiale e di un maresciallo dei carabinieri che volevano perquisire la sua casa perché c’erano fondati sospetti di detenzione illegale di armi.
In particolare, ha motivato la sesta sezione penale del Palazzaccio, “va evidenziato che la previsione costituzionale, nell’introdurre la riserva di legge per derogare alla regola inviolabilità del domicilio, in stretto collegamento con la libertà personale, impone all'interprete un'interpretazione rigorosa dell'art. 41 R.D. cit., da cui sia bandita qualsiasi libera iniziativa e valutazione discrezionale degli organi di polizia giudiziaria e negata la possibilità che la perquisizione possa essere effettuata sulla base di un mero sospetto (che può trarre origine anche da un semplice personale convincimento), essendo sempre necessaria l'esistenza di un dato oggettivo che costituisca "notizia, anche per indizio", il quale, per sua natura, deve ricollegarsi ad un fatto obbiettivamente certo o a più fatti certi e concordanti tra loro. Al di fuori di tale presupposto, la perquisizione domiciliare è non soltanto illegittima, ma anche oggettivamente arbitraria, sconfinando nell'indebita incisione della libertà domiciliare, tutelata per Costituzione nei confronti di chiunque, anche e innanzitutto nei confronti del potere pubblico”.


Anche questa volta vi siete salvati snorting

 

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« Risposta #18 inserita:: Gennaio 09, 2010, 02:58:23 pm »

Tornando a pronunciarsi in materia di insidie stradali, la Corte di Cassazione ha ribadito che in linea generale, non si può escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., nei confronti dell'ente proprietario, se tali beni hanno una notevole estensione tale da non consentire una idonea vigilanza per evitare situazioni di pericolo. La Corte (sentenza n. 24529/2009), richiamando un orientamento precedentemente espresso (Cass., n. 20427/2008) ricorda di aver superato il precedente indirizzo, secondo cui l'art. 2051 c.c., sarebbe "applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti". Il nuovo orientamento è ora nel senso di dover affermare il diverso principio per cui "la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza , di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche". Nella motivazione la Corte chiarisce:?a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato); ?b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; ?c) che l'ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode". ?In sostanza, conclude la Corte, "agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione" Ribaltando la precedente decisione dei giudici di Merito la Corte spiega che l'errore della sentenza impugnata è stao quello appunto di aver escluso "l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in ragione della estensione del bene demaniale". Per quanto riguarda poi "l'indagine sulla diligenza dell'ente proprietario e sull'adeguatezza del suo intervento" si tratta di profili che rilevano nell'ambito dell'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non in relazione all'art. 2051. "La P.A. per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve infatti provare che il danno si e verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia". Chi è stato vittima dell'incidente, infatti, "non deve provare quest'ultima, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa".
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« Risposta #19 inserita:: Gennaio 09, 2010, 05:29:07 pm »

Questa sentenza l'ho messa in evidenza perchè, in generale, quando occorre un incidente a causa di incuria delle amministrazioni Comunali, Provinciali e/o di Enti proprietari delle strade, era necessario fornire la prova.

Mentre ora viene ribaltato tutto. Chi è stato vittima dell'incidente, infatti, "non deve provare quest'ultima, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa".
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« Risposta #20 inserita:: Gennaio 15, 2010, 01:28:39 pm »

Senza la contestazione immediata non possono essere decurtati al proprietario della macchina i punti della patente perchè guidava parlando al cellulare e senza usare l’auricolare. Andrebbe prima identificato l'automobilista.

Lo si evince dalla sentenza n. 232, depositata dalla Corte di cassazione lo scorso 11 gennaio 2010.


 Huh? Che mincxia ho combinato Huh?

Scusate ho sbagliato!!



« Ultima modifica: Gennaio 15, 2010, 01:46:07 pm da Discordiano » Registrato
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