Data: 31/01/2001
Oggetto: LEGALE - pneumatici diversi dagli originali
È possibile avere l`omologazione di pneumatici diversi da quelli descritti sul libretto di circolazione? Se affermativo, con quali procedure?
Alcune circolari della Direzione Generale della Motorizzazione Civile hanno fornito precisazioni riguardo la possibilità di equipaggiare i veicoli circolanti con pneumatici di tipi diversi da quelli con i quali i veicoli stessi sono stati omologati. Nella circolare 18 ottobre 1995, prot. n.3838/ 4360 (7), l’amministrazione specifica che qualora il veicolo venga equipaggiato con un tipo di pneumatico in alternativa, la cui ammissibilità sia stata riconosciuta successivamente alla omologazione (e risulta quindi da atto ufficiale dell’Amministrazione ovvero dalla memoria meccanografica, ma non è attestata sulla carta di circolazione) a richiesta degli interessati potrà procedersi all’aggiornamento della carta stessa senza visita e prova. Nel caso di specie, invece, come in tutti i casi diversi da quelli sopra detti, dovrà allegarsi alla domanda il nulla-osta della Casa costruttrice del veicolo, da individuare con il numero di telaio, o attraverso la sigla completa del tipo; tale dichiarazione è finalizzata a conseguire la garanzia della compatibilità dei pneumatici con l’assetto statico e dinamico degli assi e delle sospensioni. La circolare 20 giugno 1996 , n.94 prot. n.2095/4360 (C) — D.C. IV n. A060, poi, ad integrazione di quanto sopra prevede che in sede di visita e prova venga verificato: - che le dimensioni massime di ingombro del veicolo permangano invariate. La circolare precisa che è ammesso l’utilizzo di pneumatici con larghezza della sezione maggiore, purché non fuoriescano dalla carrozzeria, non essendo permessa l’applicazione delle bandelle copriruota; - che la circonferenza di rotolamento non differisca di ± il 5% da quella ammessa in sede di omologazione o approvazione del veicolo; - che il diametro del cerchio di calettamento non sia inferiore a quello ammesso in sede di omologazione o approvazione del veicolo. Per i motoveicoli è ammessa anche una tolleranza negativa massima del 10%; - che l’indice di carico d il codice di velocità siano compatibili con i relativi dati di omologazione del veicolo, richiamati dal nulla-osta sopra citato. Codiali saluti Avv. Antonio Cesarini