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FORUM hondacb.net => CBburocratico => Topic aperto da: Discordiano - 29 Marzo 2009, 15:52:58
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Nellla speranza che tali informazioni siano utili.
Le norme che disciplinano le notifiche degli atti sono stabilite dal Codice Procedura Civile. Le norme stabiliscono che un atto può essere notificato, in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi (non palesemente incapaci o minori di anni 14), a persona addetta alla casa, ad un vicino di casa, al portiere, della notificazione viene data notizia al destinatario mediante raccomandata (Art. 139 C.P.C.).
In caso di avvenuta notifica a persone diverse dal destinatario o di persone di famiglia/conviventi, si precisa che:
- per quanto riguarda il verbale, l'addetto alla notifica deve lasciare un avviso in cui dichiara di essere passato e che l'atto sarà depositato presso la Casa Comunale. Successivamente all'interessato arriverà una raccomandata per il ritiro del verbale (art. 140 C.P.C.);
- per quanto riguarda la Cartella di Pagamento viene data comunicazione al destinatario mediante raccomandata semplice.
In alternativa alla consegna di copia dell'atto in mani proprie del destinatario, la notifica può essere eseguita mediante raccomandata a.r. in plico chiuso.
Ogni atto ha scadenze proprie per la notifica:
Verbale di accertamento di violazione: deve essere notificato al proprietario del veicolo entro 150 giorni dalla data della violazione. I 150 giorni si calcolano a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Se il 150° giorno è un giorno festivo, il termine scade il primo giorno feriale successivo. Nel caso in cui il verbale sia notificato a persona diversa la relativa dichiarazione deve essere annotata sul verbale.
I 150 giorni dalla data dell'infrazione si interrompono con la consegna del verbale da parte dell'Amministrazione alle Poste per la notifica ( Art. 149 comma 3 C.P.C.). Questo vuole dire che il cittadino può ricevere il verbale anche dopo 150 giorni. In questo caso è necessario verificare la situazione direttamente presso la U.O. Contravvenzioni.
La notifica può essere effettuata al momento dell'infrazione qualora il vigile fermi il veicolo ed il trasgressore riceva il verbale contestualmente.
In questo caso, se il trasgressore non è anche il proprietario, una copia del verbale verrà notificata anche a quest'ultimo ( "responsabile in solido" ).
Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del proprietario.
Cartella di pagamento e Atto esecutivo (fermo amministrativo-iscrizione ipotecaria etc): per le sanzioni amministrative, la Legge 689 /1981 all'art. 28 comma 2 cita che "L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile" (Art. 2943 C.C.) che afferma: "la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero conservativo o esecutivo":
Il termine prescrizionale di cui sopra si interrompe con la consegna della cartella di pagamento alle poste per la notifica (Art. 149 comma 3 del C.P.C.); anche nel caso in cui nella nostra banca dati risulti un evento, atto interruttivo della prescrizione, con esito "compiuta giacenza".
La Corte di Cassazione, inoltre, con sentenza n. 7662 / 1999 ha ribadito che deve essere effettuata entro il termine quinquennale l'iscrizione a ruolo e non la notificazione della cartella (art. 43 comma 1, D.P.R. n.600/1973).
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La Legge Finanziaria 2008 ha disposto che, a decorrere dal 1^ gennaio 2008, gli Agenti della Riscossione non possono svolgere attività finalizzata al recupero di somme di spettanza comunale relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, iscritte nei ruoli per i quali, alla data di acquisizione delle ex aziende concessionarie da parte di Equitalia Spa, non sia sta notificata la cartella di pagamento entro due anni dalla consegna del ruolo.
Inoltre a richieste precise relativamente a cartelle di pagamento si può verificare se nella banca dati dell'Agente della Riscossione è stata "caricata la sospensione a decorrere dal 1^ gennaio 2008" ed in caso affermativo fornire l'informazione che la Gerit nulla può pretendere a fronte di quella cartella ed in caso negativo che per quella cartella non ricorrono i presupposti previsti dalla Legge Finanziaria. .
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Sosta protratta
In caso di sosta vietata, quando sono state emesse due o più contravvenzioni nell'arco delle 24 ore (art. 7 C. d. S.) o nel medesimo giorno di calendario (art. 158 C.d.S.), nella stessa via e stesso numero civico, si può richiedere l'unificazione, un particolare tipo di ricorso da effettuarsi con le solite modalità, allegando copia del versamento del verbale che cronologicamente è stato elevato per primo.
Per altre infrazioni non è prevista l'unificazione.
La copia del ricorso e della ricevuta attestante la presentazione (ricevuta di ritorno - ricevuta di sportello) dovranno essere conservate per almeno 5 anni.
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Cartella di pagamento: nel caso in cui il verbale non sia stato pagato, sia stato pagato fuori termine oppure sia stato pagato solo in parte e non impugnato, L’Amministrazione competente procede all'iscrizione a ruolo, Equitalia Gerit S.p.A. sulla base del ruolo provvede alla notifica della cartella di pagamento.
La cartella contiene tutti i dati necessari:
- per individuare la natura della pretesa tributaria;
- richiedere ulteriori informazioni;
- provvedere al pagamento;
- proporre ricorso, qualora ne ricorrano i presupposti.
In particolare, nella pagina "Dettaglio degli addebiti" è specificato l'ente creditore, il numero di verbale e la data in cui si è commessa l'infrazione. La data di notifica del verbale, normalmente, non è presente in cartella. Solo per i verbali immediatamente contestati (hanno fermato il veicolo al momento dell'infrazione) la data presente corrisponde alla data di notifica del verbale.
Nella pagina "Dati ad uso degli uffici" si trovano i codici della sanzione.
Ogni Amministrazione adotta propri codice Tributo
Il pagamento della cartella esattoriale deve essere effettuato secondo le modalità indicate nella cartella stessa.
Contro la cartella si può presentare ricorso per vizi di forma (la cartella non è stata correttamente notificata oppure è stata notificata fuori termine o a persone non abilitate) oppure, relativamente al merito, nel caso in cui non sia stato notificato il verbale di accertamento di violazione. Inoltre si può impugnare la cartella nei casi in cui si sia già presentato ricorso contro il verbale.
AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE
Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, Equitalia Gerit S.p.A., nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento, può attivare le procedure cautelari/esecutive previste dalla vigente normativa per il recupero delle somme iscritte a ruolo quali:
- Iscrizione di fermo amministrativo su beni mobili registrati: L'iscrizione viene sempre preceduta da una comunicazione di preavviso di fermo contenente l'avvertenza che, decorsi 20 giorni, verrà disposta senza ulteriore avviso la effettiva annotazione presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Il preavviso di fermo, oltre al dettaglio degli addebiti oggetto dell'intimazione, contiene indicazioni per il pagamento ed ha in allegato il relativo bollettino di versamento. Il fermo amministrativo dei veicoli, determina il divieto di circolazione con applicazione ai contravventori di una sanzione pecuniaria e la confisca del veicolo. Esso viene applicato ai veicoli che, sulla base delle risultanze del PRA, risultano intestati al contribuente.
- Iscrizione di ipoteca su beni immobili: consiste nella iscrizione di ipoteca legale presso i Pubblici Registri Immobiliari delle Agenzie del Territorio sui beni immobili di proprietà, anche parziale, del debitore. L'importo dell'iscrizione è pari al doppio del carico a ruolo scaduto e non pagato. A seguito della iscrizione ipotecaria viene inviata comunicazione al contribuente contenente, oltre al dettaglio degli addebiti, i dati catastali degli immobili ipotecati.
- Espropriazione presso terzi: consiste nel pignoramento di crediti vantati a qualsiasi titolo dal contribuente iscritto a ruolo nei confronti di terzi (quote di stipendio, corrispettivi, somme depositate su conti correnti bancari o postali, ecc). La procedura prevede che venga intimato e fatto obbligo al terzo di versare, in unica o in più soluzioni, direttamente all'Agente della Riscossione le somme di cui sopra fino a concorrenza del debito richiesto.
- Espropriazione immobiliare: la procedura prevede il pignoramento e la successiva vendita, attraverso asta pubblica, dei beni immobili di proprietà del debitore. Il pignoramento si esegue tramite trascrizione di un avviso di vendita, da notificare al contribuente entro 5 giorni
Le attività cautelari ed esecutive possono essere precedute dall'invio di un:
Sollecito di pagamento: normalmente è il primo atto emesso dall'Agente per la Riscossione dopo la cartella di pagamento. Il sollecito di pagamento ha la funzione di ricordare al contribuente la presenza di debiti, per i quali è già stata effettuata la notifica, ma che risultano ancora inevasi. Si tratta quindi di un invito, in via bonaria, ad effettuare una rapida definizione delle pendenze prima che vengano attivate le azioni di riscossione coattiva. Il documento contiene, oltre al bollettino per il pagamento, la situazione analitica dei debiti a ruolo e delle relative spese accessorie maturate.
Avviso di intimazione: serve a sollecitare il versamento dei crediti iscritti a ruolo ancora non pagati e a rinnovare la notifica qualora essa sia stata effettuata da oltre 12 mesi. Il documento è simile, nella forma e nei contenuti, alla cartella di pagamento e contiene l'intimazione a provvedere entro 5 giorni al pagamento del debito scaduto.
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Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari
categorie di veicoli)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
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Passaggio di proprietà in base all'art. 2688 del codice civile
Si può verificare il caso che l'effettivo proprietario del mezzo non sia la persona o la società cui è intestato il veicolo al P.R.A. In questo caso l'effettivo proprietario, esclusivamente se in possesso del certificato di proprietà/foglio complementare originale, può comunque vendere il proprio veicolo ed ottenere la trascrizione al P.R.A. Per richiedere la trascrizione ex art. 2688 c.c. la dichiarazione unilaterale di vendita in bollo deve essere redatta non sul C.d.P. ma su un foglio a parte e dovrà contenere la dichiarazione che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e che la trascrizione avverrà ai sensi dell'art. 2688 C.C. La trascrizione di questi atti è soggetta al raddoppio della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) e, può essere espletata presso il locale Ufficio Provinciale ACI.
NB: Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre ai notai, gli Uffici Comunali e i Titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) di cui all'art. 2 D.P.R. n. 358/2000, e cioè i Titolari delle Delegazioni dell'ACI e delle Imprese di Consulenza Automobilistica che hanno attivato lo STA, oltre che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell'ACI che gestiscono il P.R.A. (art. 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006).
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Lavoretto certosino a favore di tutti voi. ;D
Vedere specifiche a piè di tabella.
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"Non sono né artista, né critico, né letterato:"
Certosino?
Grazie Disco :hello2:
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Emulo di Remo Bassini. :violent5:
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Emulo di Remo Bassini. :violent5:
Non esagerare, capisco l'alta considerazione nei miei confronti :headbang:
Però cosi ti esponi al pubblico ludibrio :puke:
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"Non sono né artista, né critico, né letterato: ho solo dei rancori, delle antipatie, delle convinzioni, degli umori e cerco di esprimerli come meglio mi è concesso."
Lo citi tu, mica io. :laughing7:
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Giurisprudenza di legittimità
Rigetto del ricorso - legittimità dell’adozione dell’ordinanza ingiunzione - essenzialità della audizione
PREMESSO:
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace ha respinto l'opposizione proposta dall'avv. (omissis) all'ordinanza ingiunzione n. prot. (omissis), notificatagli il 28 settembre 2004, emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Roma per violazione del codice della strada;
che il giudice ha, tra l'altro, respinto il motivo di opposizione costituito dalla omissione dell'audizione del ricorrente (che ne aveva fatto richiesta con il ricorso ex art. 203 c.d.s.), sostenendo che "la convocazione o meno del ricorrente rientra nella discrezionalità del Prefetto";
che l'avv. (…) ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui non resiste il Prefetto intimato;
CONSIDERATO:
che è manifestamente fondato il primo, assorbente motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione di norme di diritto, si censura l'affermazione della mera discrezionalità dell'audizione richiesta dal ricorrente al Prefetto;
che infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità competente costituisce violazione di una regola procedimentale la cui osservanza è prescritta, in via generale, dall'art. 18 l. 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare per le violazioni al codice della strada, dall'art. 204 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del diritto di difesa del presunto trasgressore nel procedimento amministrativo, con la conseguente illegittimità, in caso di inosservanza, dell'ordinanza ingiunzione emessa a conclusione di detto procedimento (cfr., da ult., Cass. 15292/2007, 2817/2006, in fattispecie relative a ricorsi ex art. 203 c.d.s. di violazione del codice della strada, nonché Cass. 12535/2003, 10911/1998, in fattispecie di illeciti amministrativi di altro tipo);
che il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma ult. parte, c.p.c., con l'accoglimento dell'opposizione e il conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta;
che le spese dell'intero giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
Per questi motivi
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza ingiunzione meglio indicata in motivazione; condanna il Prefetto di Roma al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 700,00, di cui 100,00 per esborsi, quanto al giudizio di merito, ed euro 500,00, di cui 100,00 per esborsi, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.
Sostanzialmente vuol dire che, se presentate un ricorso all'organo competente, (in questo caso il prefetto) e chiedete l'audizione personale, per spiegare i fatti, e tale audizione non avviene il ricorso deve ritenersi accolto.
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La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento) ma dall‘inizio dell’anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell’art. 3, primo comma, del D.L. 6 gennaio1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato a seguito di riassunzione la società E. R. Snc, e i soci V. D. L. ed A. M. M. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministero dell’economia e delle finanze con l’impugnare n. 17 avvisi di mora che l’esattoria presso il Comune di Benevento aveva fatto loro notificare nel 1998 per la riscossione di altrettante tasse automobilistiche per gli anni dal 1989 al 1992, risultate non pagate. I contribuenti facevano presente che tali avvisi erano da annullare, in quanto avevano proposto ricorso gerarchico avverso le cartelle loro notificate in precedenza, senza avere avuto comunicato alcun esito; inoltre si trattava comunque di diritto ormai estinto per prescrizione; chiedevano perciò l’annullamento di quegli atti esecutivi.
Instauratosi il contraddittorio, il Ministero dell’economia e delle finanze eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, posto che la notifica di quegli atti aveva interrotto il corso della prescrizione, e perciò chiedeva il rigetto della domanda.
Il giudice adito, in accoglimento di essa, annullava gli avvisi di mora.
Avverso la relativa decisione l’amministrazione proponeva appello, cui la E. R. resisteva, mentre invece D. L. e M. non si costituivano, dinanzi alla Corte distrettuale della stessa sede, la quale, con sentenza del 27 gennaio 2005, ha rigettato il gravame e condannato l’appellante alle spese, osservando che la prescrizione decennale non si applica al caso di specie, e che nemmeno la notifica dell’avviso di mora o di quello di liquidazione è idonea a interrompere il corso della prescrizione stessa, che non può essere sostituita da quella ordinaria, in mancanza di una sentenza passata in giudicato.
Contro questa decisione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
La Società E.R. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l’eccezione sollevata dalla controricorrente, e che è di carattere pregiudiziale, secondo cui il ricorso dell’Agenzia è inammissibile, in quanto essa non è stata parte nel giudizio di merito.
Essa è fondata.
Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dal Ministero delle finanze e non anche dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio solo nei confronti di quel soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei riguardi del primo, e non anche dell’Agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lvo n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1° gennaio 2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che in questa fosse stata evocata in giudizio, sicché l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello allora era solamente il Ministero stesso. Pertanto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (v. pure Cass., sent. n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).
In ordine poi alla posizione dell’altro ricorrente, e cioè del Ministero, col motivo addotto a sostegno del ricorso esso deduce violazione dell’art. 3 D.L. n. 2/86, convertito dalla L. n. 60/86, con riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c., in quanto il giudice di appello non ha considerato che, una volta svolti gli atti prodromici all’esecuzione forzata, costituiti dalla notifica dell’avviso di accertamento, e di quello di liquidazione, con la messa in mora il procedimento esecutivo doveva già considerarsi iniziato, e perciò non poteva più trattarsi di prescrizione breve, cioè triennale, ma si configurava quella ordinaria di dieci anni di cui all’art. 2946 cc.; pertanto l’amministrazione ben poteva ancora procedere coattivamente al recupero delle tasse ed accessori.
Il motivo è infondato.
Invero allorquando l’amministrazione aveva azionato il diritto a riscuotere le tasse relative al possesso dei veicoli da parte della contribuente, già esso era estinto per prescrizione, atteso che la normativa speciale da applicare era proprio quella di cui al decreto legge n. 2 del 1986, come convertito dalla legge n. 60 del 1986, e non piuttosto la disciplina generale codicistica relativa alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cc..
Come è noto, la prescrizione del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale, ed essa inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della medesima, bensì dall’inizio dell’anno successivo, in virtù della previsione di cui all’art. 2 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60 (cfr. anche Cass., sent. n. 4137 del 26 aprile 1999, n. 3658 del 1997).
Inoltre va rilevato che l’avviso di liquidazione - come pure quello di mora - è un atto che, nel procedimento impositivo, non costituisce mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l’ammontare del tributo e degli accessori, ma ha l’ulteriore funzione di richiederne il pagamento e, quindi, di costituire in mora il contribuente, con gli effetti previsti dall’art. 2943 c.c., norma rispetto alla quale le disposizioni speciali tributarie indicanti gli effetti interruttivi della prescrizione hanno carattere solo integrativo e non derogatorio (v. pure Cass., sent. n. 3338 del 18 aprile 1997).
Su tale punto dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese di questa fase, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore della controricorrente, avv. D. D. C., dichiaratosi
antistatario
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L’automobilista che chiede l’annullamento di una multa perché il vigile ha sbagliato a segnare il numero di targa non deve presentare querela di falso contro il verbale. Bastano delle testimonianze sulla sua presenza in altro luogo rispetto a quello dove l’infrazione stradale sarebbe stata commessa.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 27676 ha accolto il ricorso di un avvocato che era stato multato senza contestazione immediata.
L’uomo aveva subito impugnato il verbale sostenendo che l’agente accertatore avesse sbagliato a segnare il numero della targa della sua automobile. Quindi, senza dolo e per un semplice errore di percezione, aveva sostenuto il legale, non era necessaria la querela di falso. Ma il giudice di pace aveva respinto questa tesi, nonostante la testimonianza di alcuni colleghi sulla presenza dell’avvocato a studio.
Ora la Cassazione ha ribaltato completamente il verdetto accogliendo con rinvio il ricorso del professionista. infatti, hanno affermato i giudici, “per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non é necessario proporre querela di falso, ma é sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito”.
Fonte Cassazione
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È valida la multa fatta all’automobilista che passa in velocità col semaforo giallo anche se ha rispettato in quel tratto di strada i limiti imposti dalla segnaletica. In sostanza, ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 25769 del 9 dicembre 2009, “l’esistenza di un limite di velocità non giustifica il mantenimento di tale velocità anche in presenza di una intersezione, dovendo in tal caso il conducente deve moderare la velocità in previsione del possibile sopravvenire del segnale di fermata”.
Fonte Cassazione
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La Legge n. 94 del 15 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, ha inasprito le sanzioni per determinate violazioni del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S.) ed ha modificato l'art. 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.?In particolare, la nuova legge ha disposto che l'esecuzione del sequestro preventivo avvenga attraverso la trascrizione del provvedimento nel pubblico registro.?La trascrizione prevista dal citato art. 104 è relativa al sequestro preventivo penale di cui all'art. 321 c.p.p., e non al sequestro amministrativo disciplinato dall'art. 213 C.d.S.?Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., di conseguenza, non rientra nell'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 214-bis C.d.S. e quindi, per la trascrizione, non è dovuta l'imposta di bollo mentre sono dovuti gli emolumenti, salvo eventuali diverse disposizioni che si attendono dalle competenti amministrazioni centrali in ordine al carattere vincolante dei corrispettivi.?Si sottolinea, viste le finalità giuridiche del provvedimento, la necessità di assicurare la massima tempestività nella trascrizione del sequestro preventivo precisando che, nei casi in cui non siano corrisposti gli emolumenti, il PRA procederà, a trascrizione avvenuta, ad inoltrare specifica richiesta di pagamento all'Autorità Giudiziaria che ha richiesto la formalità.?Si ricorda, altresì, che oggetto della trascrizione può essere sia il provvedimento del Magistrato (es. decreto del Pubblico Ministero, decreto di convalida del Giudice), sia il verbale dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria (comma 3-bis art. 321 c.p.p.).?Le disposizioni sopra richiamate si applicano anche ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per la revoca del sequestro preventivo precedentemente registrate al PRA.?Se, poi, oggetto della trascrizione è il verbale dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, poiché il sequestro deve essere successivamente convalidato dal Giudice, sarà onere dell'Autorità Giudiziaria, in caso di mancata convalida, richiedere tempestivamente al PRA la cancellazione del vincolo.?
Fonte Polnews
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Stop alla rateizzazione delle multe fatta secondo equità dal giudice di pace. Soltanto i cittadini indigenti possono ottenerla dal comune e ciascuna rata non può essere inferiore ai 15 euro né superare i 30. ?Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26932 del 21 dicembre 2009, ha accolto il ricorso del comune di Firenze.
Ovviamente è possibile chiedere la rateizzazione all'amministrazione che ha emesso il verbale o altri atti.
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D’ora in poi domicilio più tutelato. Infatti gli inquirenti non possono procedere alla perquisizione domiciliare sulla base di un mero sospetto di reato, in particolare di detenzione di armi. Non solo. Il cittadino che si oppone con la forza non è perseguibile per resistenza a pubblico ufficiale.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 48552 di oggi e destinata al servizio novità, ha annullato la condanna nei confronti di un cittadino che aveva reagito male alle insistenze di un pubblico ufficiale e di un maresciallo dei carabinieri che volevano perquisire la sua casa perché c’erano fondati sospetti di detenzione illegale di armi.
In particolare, ha motivato la sesta sezione penale del Palazzaccio, “va evidenziato che la previsione costituzionale, nell’introdurre la riserva di legge per derogare alla regola inviolabilità del domicilio, in stretto collegamento con la libertà personale, impone all'interprete un'interpretazione rigorosa dell'art. 41 R.D. cit., da cui sia bandita qualsiasi libera iniziativa e valutazione discrezionale degli organi di polizia giudiziaria e negata la possibilità che la perquisizione possa essere effettuata sulla base di un mero sospetto (che può trarre origine anche da un semplice personale convincimento), essendo sempre necessaria l'esistenza di un dato oggettivo che costituisca "notizia, anche per indizio", il quale, per sua natura, deve ricollegarsi ad un fatto obbiettivamente certo o a più fatti certi e concordanti tra loro. Al di fuori di tale presupposto, la perquisizione domiciliare è non soltanto illegittima, ma anche oggettivamente arbitraria, sconfinando nell'indebita incisione della libertà domiciliare, tutelata per Costituzione nei confronti di chiunque, anche e innanzitutto nei confronti del potere pubblico”.
Anche questa volta vi siete salvati :snorting:
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Tornando a pronunciarsi in materia di insidie stradali, la Corte di Cassazione ha ribadito che in linea generale, non si può escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., nei confronti dell'ente proprietario, se tali beni hanno una notevole estensione tale da non consentire una idonea vigilanza per evitare situazioni di pericolo. La Corte (sentenza n. 24529/2009), richiamando un orientamento precedentemente espresso (Cass., n. 20427/2008) ricorda di aver superato il precedente indirizzo, secondo cui l'art. 2051 c.c., sarebbe "applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti". Il nuovo orientamento è ora nel senso di dover affermare il diverso principio per cui "la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza , di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche". Nella motivazione la Corte chiarisce:?a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato); ?b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; ?c) che l'ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode". ?In sostanza, conclude la Corte, "agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione" Ribaltando la precedente decisione dei giudici di Merito la Corte spiega che l'errore della sentenza impugnata è stao quello appunto di aver escluso "l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in ragione della estensione del bene demaniale". Per quanto riguarda poi "l'indagine sulla diligenza dell'ente proprietario e sull'adeguatezza del suo intervento" si tratta di profili che rilevano nell'ambito dell'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non in relazione all'art. 2051. "La P.A. per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve infatti provare che il danno si e verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia". Chi è stato vittima dell'incidente, infatti, "non deve provare quest'ultima, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa".
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Questa sentenza l'ho messa in evidenza perchè, in generale, quando occorre un incidente a causa di incuria delle amministrazioni Comunali, Provinciali e/o di Enti proprietari delle strade, era necessario fornire la prova.
Mentre ora viene ribaltato tutto. Chi è stato vittima dell'incidente, infatti, "non deve provare quest'ultima, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa".
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Senza la contestazione immediata non possono essere decurtati al proprietario della macchina i punti della patente perchè guidava parlando al cellulare e senza usare l’auricolare. Andrebbe prima identificato l'automobilista.
Lo si evince dalla sentenza n. 232, depositata dalla Corte di cassazione lo scorso 11 gennaio 2010.
??? Che mincxia ho combinato ???
Scusate ho sbagliato!!